NORMATIVA La proroga degli organi colllegiali del Ministero per i beni e le attività culturali
Nel numero 2/3 del 2007 si diede conto del riordino degli organi collegiali del Ministero per i beni e le attività culturali, operato a norma dell’art. 29 del D. L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006 n. 248.
In particolare, il D. P. R. 14.5.2007 n. 89, concernente gli organi istituiti in forza di disposizione normativa, confermò il comitato delle pubblicazioni di cui all’art. 11 del D. P. R. 30.9.1963 n. 1409.
Successivamente, gli articoli 61 e 69 del D. L.25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008 n. 133, intervennero nuovamente sulla materia, prevedendo una ulteriore diminuzione della spesa relativa e disciplinando la procedura di verifica periodica dell’utilità degli organi conservati.
I nuovi termini dei procedimenti amministrativi
Con D. M. 13.6.1994 n. 495[1] fu data attuazione agli articoli 2 e 4 della legge 7.8.1990 n. 241, indicando i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché individuando le unità organizzative responsabili.[2]
Negli anni successivi, emerse ben presto l'esigenza di aggiornare il regolamento in parola alle innovazioni normative sopravvenute[3], adeguandolo inoltre alle direttive in materia di semplificazione amministrativa e contenimento degli oneri a carico di cittadini e imprese. Il susseguirsi di ben quattro riorganizzazioni del Ministero nel giro di dieci anni ha peraltro impedito il perfezionamento degli schemi adottati, vanificando il lavoro di Sisifo svolto da chi, come chi scrive, ha avuto la disgrazia di essere coinvolto nel problema.
Nel frattempo, è intervenuto l'art. 7 della legge 18.6.2009 n. 69, il quale ha arrecato fondamentali innovazioni in materia:
- Agevolazioni fiscali per l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi privati
La dottrina ha più volte sottolineato l’importanza delle attività di ordinamento e inventariazione degli archivi privati, non solo ai fini scientifici, ma anche ai fini dell’individuazione giuridica dei beni tutelati, in rapporto alla disciplina comunitaria della circolazione internazionale.
I proprietari di archivi sottoposti a vincolo sono perciò tenuti a provvedere al loro ordinamento e inventariazione:, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del codice dei beni culturali, come modificato dall’art. 2, comma 1, n. 2, lettera o), del D. L.vo 26.3.2008 n. 62. Poiché di regola essi non sono tecnicamente in grado di espletare personalmente detta incombenza, anzi spesso non sono neppure in grado di comprendere l’importanza delle carte in loro possesso,[1] devono necessariamente rivolgersi a operatori esterni, con il conseguente onere finanziario.: attesa l’entità del patrimonio da tutelare e la scarsità di risorse organiche, risulta infatti estremamente difficile per le Soprintendenze Archivistiche provvedere direttamente, né l’esiguità dello stanziamento permette di accedere agevolmente ai contributi previsti dall’art. 35 dello stesso codice. Le nuove modifiche al Codice dei beni culturali
Il decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 62 ha apportato al codice dei beni culturali e del paesaggio una serie di ulteriori modifiche, alcune delle quali relative al settore archivistico.
L’art. 1, comma 1, lettera c) introduce nel codice l’art. 7-bis, il quale consente di sottoporre a tutela le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, sempre che siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’art. 10 del codice stesso. L RIORDINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL SETTORE ARCHIVISTICO
L’art. 29 del D. L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006 n. 248, ha avviato il riordino degli organi collegiali presso i Ministeri. A tale adempimento si è dato corso, per questo Ministero, rispettivamente, con D. P. R. 14.5.2007 n. 89 ( G. U. n. 158 del 10.7.2007 ), relativo agli organi istituiti in forza di disposizioni normative, e con D. P. C. M. 11.5.2007 ( S. O. n. 189 alla G. U. n. 198 del 27.8.2007 ), concernente gli organi istituiti in via amministrativa. La nuova disciplina del segreto di Stato
La legge 3.8.2007 n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubbica” (G. U. n. 187 del 13.8.2007 ) ha abrogato la legge 24.10.1977 n. 801, introducendo alcune disposizioni interessanti per l’Amministrazione archivistica. In particolare, l’art. 10 istituisce, presso il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS), un Ufficio Centrale per gli Archivi, che dovrà gestire non solo gli archivi correnti e di deposito, ma anche gli archivi storici, in cui affluiscono i documenti relativi all’attività e ai bilanci dei servizi. Il regolamento di organizzazione del DIS dovrebbe tra l’altro stabilire le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’Archivio Centrale dello Stato. Si pone quindi un problema di coordinamento con la disciplina del codice dei beni culturali, in materia di termini di versamento e commissioni di sorveglianza. Con ogni probabilità, si deciderà di trattenere presso gli archivi storici separati la documentazione di carattere operativo, facendo affluire all’Archivio Centrale dello Stato la rimanente. LA (CONTRO)RIFORMA DEGLI ORGANI CONSULTIVI
Con D. P. R. 12.1.2007, n. 2, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 29 gennaio 2007 n. 22, sono stati modificati gli articoli 17 e 18 del D. P. R. 10 giugno 2004, n. 173, relativi agli organi consultivi del Ministero, i quali sono stati modificati nel numero e nella composizione. Non è il caso di ritornare sulle polemiche giustamente suscitate in ambito culturale dalla nuova normativa, tuttavia si impongono talune considerazioni: Le modifiche al Codice dei beni culturali e paesaggistici
Con decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102/L alla Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2006 n. 97, sono state portate modifiche al codice dei beni culturali e paesaggistici, in relazione ai beni culturali. Alcune delle modifiche rivestono interesse specifico per l’Amministrazione archivistica. In particolare:
L’art. 5, comma 2, del codice è stato riformulato in modo da precisare i limiti del conferimento alle Regioni delle funzioni di tutela in materia di beni librari: è stato espunto opportunamente il termine documenti. Ciò dovrebbe porre fine a un equivoco trentennale nei rapporti Stato – Regioni., a suo tempo generato dalla stesura dell’art. 1, comma 3, lettera c), della legge 1 giugno 1939 n. 1089; La nuova articolazione della struttura centrale e periferica della Direzione Generale per gli Archivi
Il D. M. 17 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2006 n. 92, ha modificato l’articolazione della struttura centrale e periferica del Ministero, a suo tempo fissata dal D. M. 24 settembre 2004.
Con ogni probabilità il nuovo ordinamento è destinato a durare l’espace d’un matin, in quanto il nuovo Governo sembra propenso a mettere in discussione l’intero assetto fissato dal D. P. R.. 10 giugno 2004 n. 173. Il riutilizzo dei documenti nel settore pubblico
Con decreto legislativo 24.1.2006 n. 36 è stata recepita la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
Con questo provvedimento si prevede la facoltà, non l’obbligo, che i dati pubblici (metereologici, statistici, territoriali, ambientali ecc.), contenuti nei documenti delle PP. AA. e degli organismi di diritto pubblico, siano resi disponibili a pagamento, sulla base di tariffe differenziate in relazione all’utilizzo a fini commerciali o non commerciali. I relativi introiti saranno riassegnati alle Amministrazioni interessate, secondo le procedure di cui al D. P. R. n. 469/99. Istituzione dell'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri
L’art. 14 – duodecies del d. l. 30 giugno 2005, n. 115, recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della P. A., aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, ha inserito all’art. 42 del Codice dei beni culturali il comma 3 – bis dal seguente tenore: La Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l’archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |