Il ruolo della SIAE
Rivolgo a tutti i presenti il mio saluto, precisando sin d’ora che, in considerazione delle finalità formative di questo Seminario, destinato ad operatori di differente estrazione professionale, cercherò, il più possibile, di mantenere l’esposizione su piani di accessibilità generale, fornendo quante più informazioni il tempo a disposizione mi consentirà. La SIAE è l’ente pubblico economico a base associativa che in Italia presiede all’intermediazione economica dei diritti dei titolari di opere dell’ingegno, di tutte le tipologie artistiche (musica, cinema, teatro, letteratura, arte figurativa, ecc.). E’, infatti, una società di collecting generalista, a differenza della stragrande maggioranza delle società consorelle estere che negli altri Paesi si dedicano separatamente e specificamente a singoli settori. Con le società consorelle, fino ad oggi 151, la SIAE intrattiene rapporti di rappresentanza reciproca per la amministrazione dei corrispondenti repertori nei singoli territori nazionali, assicurando in tal modo una tutela planetaria delle opere della creatività intellettuale. L’essere generalista ha consentito alla SIAE di agire con grande efficacia per la tutela delle opere dell’ingegno in Internet; è stata infatti la prima società europea ad elaborare una licenza per la legittima utilizzazione di opere musicali nella Rete.
Fondata nel 1882 da personalità insigni come Giuseppe Verdi, Edmondo De Amicis, Giovanni Verga, Giosuè Carducci, Cesare Cantù e molti altri, la SIAE vede oggi la sua natura pubblica radicata nel perseguimento di interessi pubblici di rilievo costituzionale (artt.9, 33, 36 della Costituzione) alla promozione della cultura, alla libertà dell’arte, alla tutela del lavoro. Il nostro Codice civile, non a caso, colloca la tutela del diritto d’autore, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, nel Libro V, dedicato al Lavoro. La SIAE, però, è anche ente pubblico economico, in quanto svolge la propria attività in forma di impresa, con bilanci di tipo civilistico e, peraltro, senza alcun tipo di finanziamento o sovvenzione, neanche indiretti, a carico di bilanci pubblici.
La base associativa è oggi costituita da più di 80.000 associati, persone fisiche e giuridiche, che hanno deciso di affidare la tutela dei propri diritti economici alla SIAE, non volendo o non potendo esercitarli personalmente. La base associativa, ogni quattro anni, esprime, anche in forma di rappresentanza indiretta, gli organi cui è demandata la gestione dell’ente: assemblea, cinque commissioni di sezione, consiglio di amministrazione, presidente, collegio dei revisori.
La struttura amministrativa della società si articola in una direzione generale, con sede in Roma, 13 sedi regionali, 33 filiali, 600 mandatari a competenza territoriale pluricomunale, questi ultimi legati alla Società da contratto di lavoro autonomo.
Oltre all’attività istituzionale di intermediazione economica dei diritti d’autore, la SIAE svolge alcuni servizi affidatile dallo Stato, come quelli in materia erariale (imposta sugli intrattenimenti, IVA spettacoli) e previdenziale (contributi ENPALS per i lavoratori dello spettacolo).
Per quel che attiene alla materia dell’odierno Seminario, nello specifico settore delle opere dell’arte cinematografica e degli audiovisivi la SIAE svolge varie funzioni, su piani diversi, la prima delle quali è senz’altro rappresentata dalla tutela delle opere cinematografiche e assimilate. Tra queste ultime rientrano film per la TV, telefilm seriali, serie e mini serie televisive, telenovelas e soap operas, situation comedies, film inchiesta, documentari televisivi e cartoni animati di breve durata, ecc. Questa tutela si svolge in favore degli autori del soggetto, della sceneggiatura e della regia, nonché in favore degli autori delle elaborazioni costituenti traduzioni o adattamento della versione italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera.
L’attività di tutela riguarda, in particolare, la gestione dell’equo compenso riconosciuto agli autori dall’art. 46-bis della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941 e successive modificazioni e integrazioni), che la SIAE negozia ed amministra per conto degli autori. A seguito dell’introduzione della disciplina sull’equo compenso (il detto art. 46-bis è stato introdotto dal d.lgs. 581/1996 e modificato dal d.lgs. 154/1997), il nostro ordinamento ha previsto, attraverso l’introduzione di uno specifico diritto, la protezione e la tutela economica degli autori di opere cinematografiche e assimilate (che abbiano ceduto il diritto di diffusione al produttore) per ciascuna utilizzazione delle opere stesse da parte degli organismi di emissione. Il diritto ad un equo compenso spetta anche agli autori di opere cinematografiche e assimilate per ciascuna utilizzazione effettuata da chi eserciti comunque diritti di sfruttamento di tali opere. Analogo diritto spetta, inoltre, agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera. E’ importante sottolineare come il Legislatore, riconoscendo la condizione di contraenti deboli di questi soggetti, abbia stabilito normativamente la irrinunciabilità di tali compensi, sottraendo in tal modo questi autori alla possibilità di soggiacere a condizioni personali o di contesto generale che potessero condurre ad ipotesi di cessione.
La SIAE, inoltre, incassa e ripartisce ai rispettivi titolari, secondo le precise indicazioni fornite dalla legge, i diritti per la cosiddetta copia privata, vale a dire il compenso dovuto da fabbricanti ed importatori di apparecchi e supporti destinati alla riproduzione privata di “…videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purchè senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, …” (così l’art. 71-sexies della legge 633/1941 introdotto dal d.lgs. 68/2003 che, a sua volta, ha recepito la direttiva UE 2001/29/CE sul diritto d’autore e i diritti connessi nella Società dell’informazione).
Tra le attività della SIAE, in ragione della sua natura pubblica, rientra anche la tenuta del Pubblico registro cinematografico, affidato alla Società fin dal 1938, nell’ambito dei provvedimenti statali per il sostegno della cinematografia nazionale.
La registrazione delle opere e la trascrizione degli atti di disposizione costituiscono prova per il Ministero per i beni e le attività culturali (Direzione generale per il cinema) per l’erogazione dei contributi di legge, disposti in base alle segnalazioni effettuate dalla SIAE e relativi agli incassi conseguiti dai film per lo sfruttamento cinematografico in sala.
Il Registro, destinato ad accogliere la quasi totalità della produzione cinematografica nazionale, realizza una forma di pubblicità-notizia, in quanto le indicazioni ivi contenute fanno fede, fino a prova contraria. Lo stesso valore è attribuito anche alla parte del Registro destinata a dare pubblicità agli atti di disposizione sull’opera. La trascrizione degli atti, da effettuarsi per estratto, in base alla nota di trascrizione redatta a cura delle parti, è facoltativa.
Il Pubblico registro cinematografico sta divenendo sempre più uno strumento di costante riferimento e di ampia utilizzazione per chi agisce nell’ambito della cinematografia nazionale; la sua gestione amministrativa è affidata alla Sezione cinema della SIAE.
L’ufficio conserva i volumi che raccolgono tutte le registrazioni (iscrizioni e trascrizioni di atti) effettuate dal 1938 ad oggi, suddivisi in tre sezioni, a seconda che si tratti di lungometraggi, cortometraggi o attualità. Dal 1938, le iscrizioni dei film e le relative trascrizioni sono state raccolte in 662 volumi così ripartiti: 462 volumi per i lungometraggi (film iscritti 9.819), 167 volumi per i 20.328 cortometraggi e 33 volumi per le attualità (film iscritti 4.812) (dati aggiornati al 31.12.2001).
L’ufficio provvede dunque a: iscrivere le pellicole, sulla base della denuncia di inizio lavorazione dei film trasmessa alla SIAE dal Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per il Cinema; annotare gli atti, notificati tramite ufficiale giudiziario; svolgere attività di certificazione in copia conforme o in fotocopia ad uso privato; consentire l’effettuazione di visure delle annotazioni recate sul Registro.
Anche per il settore dei contributi di legge erogati a sostegno della cinematografia, non solo nazionale, la SIAE svolge, inoltre, una ulteriore importante funzione, direttamente connessa alla sua capillare presenza amministrativa sul territorio: il monitoraggio dei dati economici delle proiezioni nelle sale cinematografiche. Tale attività consente alla SIAE la segnalazione allo Stato, come detto, ed agli aventi diritto interessati, dei dati relativi ai passaggi nelle sale ed agli incassi dei film sul territorio nazionale a partire dalla data di prima visione; la comunicazione è fornita solo a chi abbia titolo idoneo a giustificare la richiesta (cioè la qualità di produttore e/o distributore e/o concessionario e/o autore dell’opera cinematografica) e può essere fornita anche con riferimento a film di nazionalità straniera. L’attività consente inoltre la verifica del compenso separato dovuto per le proiezioni pubbliche delle colonne sonore del film e la raccolta e la lavorazione dei dati per le elaborazioni statistiche sull’andamento dello spettacolo in Italia.
Non ultima tra le funzioni svolte dall’ente pubblico SIAE nel settore è quella di contrasto alla cosiddetta “pirateria”, vale a dire, in generale, alle attività di abusiva utilizzazione e/o contraffazione dei supporti contenenti opere cinematografiche. L’art. 182-bis della legge 633/1941 (introdotto dalla legge 248/2000) attribuisce infatti agli ispettori della SIAE la vigilanza su di una serie di attività che coinvolgono l’utilizzazione di opere dell’ingegno, vigilanza rivolta al contrasto di una vasta tipologia di condotte abusive. Nell’ambito delle rispettive competenze, la SIAE agisce in coordinamento con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale intercorrono specifici protocolli d’intesa per azioni comuni, per lo scambio di dati e di informazioni, per la elaborazione di studi e di piani e programmi generali di intervento.
Gli ispettori della SIAE sono dotati, per disposizione di legge, di specifici poteri di accesso a luoghi e documenti e di verbalizzazione di violazioni di norme, verbalizzazioni da trasmettere agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti conseguenti. E’ bene ricordare che gli ispettori agiscono generalmente affiancando personale delle forze dell’ordine (guardia di finanza, polizia di Stato, carabinieri, polizie municipali); rivestono, infatti, la qualifica di “ausiliari di polizia giudiziaria”.
Il contrasto alla pirateria fonovideografica in Italia si fonda tuttavia anche su di un altro elemento determinante, costituito dal contrassegno che la SIAE appone “…su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere…destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.” (così dispone il comma 1 dell’art. 181-bis della legge 633/1941, anch’esso introdotto dalla legge 248/2000).
Il contrassegno SIAE nasce nel 1973 sulla base di convenzioni con le case produttrici e dal 1985 diviene obbligo di legge penalmente sanzionato. La legge 248/2000 ne disciplina analiticamente le caratteristiche e la apposizione nonché lo stesso suo valore in termini giuridici, qualificandolo “segno distintivo di opera dell’ingegno” agli effetti dell’applicazione della legge penale. Un dettagliato regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplina, inoltre, le sue più minute caratteristiche nonché le operazioni ed i tempi del rilascio.
Nella sua attuale configurazione fisica, il contrassegno è un prodotto altamente tecnologico, non falsificabile e non riutilizzabile. Vi sono impressi i dati dell’opera (numero progressivo, titolo, autore, produttore, ecc.), ovvero un codice che consente di risalirvi immediatamente. Possiede caratteristiche, a loro volta anticontraffazione, paragonabili, in senso lato, a quelle di una banconota ed in particolare (per quel che è possibile dichiarare pubblicamente): logo SIAE realizzato con inchiostro termoreagente (scompare con la pressione di un dito, alla temperatura di circa 37°, per poi ricomparire raffreddandosi); microstampa visibile solo ad 8 ingrandimenti; numerazione preimpressa unica e non ripetibile; impossibilità di fotocopiatura e scannerizzazione; autodistruzione su tentativo di rimozione.
In linea con quanto auspicato dalla Commissione UE (Commissario Mario Monti) fin dal 1998 con il Libro verde sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno, il contrassegno costituisce strumento di garanzia e di autenticazione dei prodotti off-line oggetto di transazioni commerciali. Esso consente la immediata riconoscibilità dei prodotti leciti sia da parte dei consumatori, che da parte delle forze dell’ordine che operano sul territorio, ma anche da parte della magistratura, cui è demandato l’accertamento delle responsabilità civili e penali. In Italia tutte le forze dell’ordine hanno più volte sottolineato l’indispensabile ruolo che il contrassegno della SIAE riveste nel loro lavoro quotidiano di contrasto all’abusivismo ed alla contraffazione, ritenendolo elemento indispensabile anche per la lotta contro organizzazioni criminali, non solo di stampo mafioso o similare, ma anche in taluni casi addirittura con finalità terroristiche, che in Italia trovano economicamente conveniente la commercializzazione di prodotti audiovisivi, musicali, software, ecc. contraffatti. |