La Legge Finanziaria 2008
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007 n. 300, contiene disposizioni di estremo interesse per il settore archivistico. L’art. 2, comma 386, riprende e integra la disciplina della legge finanziaria 2007 prevedendo la riprogrammazione degli interventi relativi a progetti approvati dal Ministro, per i quali - entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione - non risultino avviate le procedure di gara, o definiti gli affidamenti diretti. A tal fine, non oltre il 31 gennaio di ogni anno, i capi degli Istituti centrali e periferici sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale competente gli interventi per i quali ricorrano le condizioni per la riprogrammazione.
Il comma 615 dello stesso articolo, per ragioni di contenimento della spesa, vieta la riassegnazione al Ministero di parte delle somme - versate in entrata al bilancio dello Stato - previste dagli artt. 2 L. 340/65 e 2, com. 8, L. 352/97, in materia di sponsorizzazioni; art. 3, com. 83, L. 662/96, in materia di fondi lotto; art. 110 D. L.vo 42/04, in materia di biglietti musei e proventi servizi aggiuntivi; art. 4, comma 3, DPR 240/03, in materia di entrate delle Soprintendenze a autonomia speciale. I successivi commi 616 e 617 prevedono, infatti, l’istituzione di appositi fondi da ripartire - nel rispetto delle finalità previste dalle norme richiamate – di entità pari al 50% dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli. Si tratta di un ulteriore colpo al già deficitario bilancio dell’Amministrazione, che, tra l’altro, vanifica l’obiettivo di coinvolgere i privati nell’attività di tutela e valorizzazione, costantemente fissato nelle direttive ministeriali.
L’art. 3, comma 79, nel lodevole intento di combattere il precariato, limita drasticamente il ricorso al lavoro flessibile da parte delle PP. AA. La non perspicua formulazione della norma ha però dato luogo a conflitti di interpretazione circa l’ammissibilità di talune forme contrattuali di lavoro autonomo, determinando situazioni d’incertezza in seno agli Istituti archivistici. Si ricorda, infatti, che molte iniziative degli Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche, com’è noto carenti di personale, sono state avviate con l’apporto di collaboratori esterni; né è ipotizzabile in via generale il ricorso all’assegnazione temporanea di personale di altre PP.AA., possibile d’altra parte al massimo per sei mesi.
Il Dipartimento Funzione Pubblica è intervenuto peraltro a precisare che i vincoli posti della finanziaria riguardano il solo lavoro flessibile subordinato.
I successivi commi 107 e 108 autorizzano infine l’assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza di area B/3 e di 100 unità di area C/1. |