1. Spese mediche detraibili: Le spese sanitarie danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%, per la parte che eccede la franchigia di Euro 129,11. Sono detraibili solo le somme pagate con metodi tracciabili, a eccezione dei casi per i quali è possibile pagare in contanti (farmaci, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e private accreditate al SSN). Queste spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle deducibili e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
    Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. NOTE: per chi ha solamente redditi sottoposti a imposte sostitutive (esempio per chi a unicamente redditi da partita IVA forfettaria) NON può detrarre dette spese.
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  2. CU e regimi forfettari: A partire dal 2024 per i contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio (regime dei minimi) sono esonerati dall’obbligo di rilascio della certificazione unica CU da parte dei Clienti.
    L’obbligo viene meno perché i dati relativi ai compensi verranno resi disponibili e in automatico presso gli archivi dell’Agenzia delle entrate e le fatture relative alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2024 passano attraverso il Sistema di Interscambio, salvo che per le prestazioni sanitarie verso pazienti persone fisiche private (L’art. 3 del D.lgs. 1/2024).
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