In merito alle misure per l’emergenza in Emilia Romagna, nel quadro della convenzione con ANAI per la fornitura di servizi di supporto fiscale, lo studio legale e tributario Bertoni & Parners – BCG Srls comunica alcune novità riguardanti la richiesta contributi ai privati danneggiati e l’istituzione del CAS.

DL n. 61/2023, c.d. “Decreto Alluvioni” – Indennità per i professionisti

L’art. 8 del DL  n. 61/2023 prevede per il periodo 1.5 – 31.8.2023 il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore dei seguenti soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori autonomi / titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che: all’1.5.2023 sono residenti/domiciliati ovvero operano esclusivamente/prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni alluvionati (desumibili dalla Tabella A in allegato);

hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei ministri (Delibere 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023).

L’indennità in esame:

  • è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni ecomunque nella misura massima di € 3.000;
  • è riconosciuta / erogata dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamentedocumentata), nel limite delle risorse stanziate pari a € 253,6 milioni;
  • è concessa nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato. Soggetti beneficiari (Circolare INPS) n. 54
  • ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, C.p.c, iscritti:
  • alla Gestione separata INPS;
  • alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani(INPGI);
  • nonché a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso le Casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS),
  • i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica. Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

Presentazione della domanda all’INPS esclusivamente in via telematica all’INPS dal 15.6 al 30.9.2023 accedendo al sito Internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: https://www.inps.it/it/it/tutti-gli-strumenti.html?tag=sostegni%2C+sussidi+e+indennit%C3%A0 – lettera P (Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche).

Per informazioni: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.06.circolare-numero-54-del-08-06-2023_14177.html

Come specificato dall’INPS l’indennità in esame è corrisposta sulla base dei dati dichiarati nella domanda dal richiedente.

Richiesta contributi ai privati danneggiati

Il 1° giugno 2023, è stata pubblicata la modulistica per la richiesta di contributi ai privati danneggiati dall’alluvione richiamata nella precedente mail e scaricabile dal sito della Protezione civile.

È stato altresì pubblicato il testo dell’ordinanza con la quale vengono stabilite le modalità con cui saranno riconosciuti i contributi e, già da una prima lettura, appaiono più chiari alcuni contorni precedentemente solo abbozzati nel sito della Regione e della protezione civile.

Nello specifico viene chiarito che occorrerà provvedere, di norma, all’invio di due distinti moduli: uno per l’erogazione dell’acconto (modulo A1), nel quale non vengono richiesti i dettagli delle spese sostenute ed uno per l’erogazione del saldo (modulo B1) nel quale invece occorre dettagliare la documentazione relativa alle spese sostenute. In alternativa si può procedere direttamente con l’invio del modulo B1, nel caso in cui si siano già sostenute tutte le spese e quindi non serva richiedere l’acconto.

Sono confermati gli importi erogabili: 3.000 euro in fase di invio del modello A1 e massimo ulteriori 2.000 euro (per un totale di 5.000 euro) con l’invio del modello B1 nel quale avviene la rendicontazione delle spese totali (cioè anche per quelle relative ai 3.000 euro erogati con la presentazione del modello A1). Nel caso in cui si richieda il solo acconto e non il saldo (quindi si presenti solo il modello A1 e non il B1 con la rendicontazione) il beneficiario dovrà comunque presentare la documentazione di spesa entro il prossimo 31 ottobre 2023, data entro la quale quindi gli interventi dovranno essere pagati.

Cosa succede nel caso in cui si chieda l’erogazione dell’acconto e poi in fase di rendicontazione non si raggiungano i 3.000 euro di spesa? ad oggi non è dato saperlo, probabilmente occorrerà restituire la differenza non utilizzata.

Tipologia di interventi ammissibili al contributo:

  • ripristino dei danni patiti nell’abitazione ove si ha la residenza
  • ripristino dei danni patiti nelle pertinenze dell’abitazione di cui sopra
  • interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti nelle aree esterne pertinenziali
  • sostituzione e ripristino o acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati presso l’abitazione di cui al primo punto.
  • ripristino per i danni nelle parti comuni dei condomini (nei quali è presente un immobile di cui al primo punto)

Facendo un esempio concreto: condominio composto da 4 unità (con un immobile destinato a residenza), presenza di parti comuni interne e area esterna di accesso. Gli interventi “attivabili” e quindi le richieste, con i relativi massimali, che si possono inviare saranno teoricamente sei:

  • 4 per le singole unità abitative (richieste inviate dai proprietari o dagli inquilini in caso di affitto o da un solo proprietario in caso di comproprietà).
  • 1 per le parti comuni (richiesta inviata dall’amministratore di condominio o da un condomino delegato dagli altri proprietari)
  • 1 per l’area di accesso (richiesta inviata dall’amministratore di condominio o da un condomino delegato dagli altri proprietari).

Si conferma anche il massimale di 750 euro per il contributo forfettario a titolo di concorso alle spese relative alla perizia (non serve presentarla ai fini del contributo di cui sopra) per eventuali futuri ulteriori risarcimenti.

Spese ritenute ammissibili:

  1. Elementi strutturali
  2. Finiture interne ed esterne
  3. Serramenti interni ed esterni
  4. Impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari), elettrico, fotovoltaico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione
  5. Ascensore, montascale
  6. Pertinenza
  7. Area e fondo esterno necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione o delle pertinenze;
  8. Pulizie e rimozione acqua/fango/detriti
  9. Eventuali adeguamenti obbligatori per legge
  10. Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale ed IVA) nei limiti del 10% dei lavori al netto dell’IVA, se necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia e tecnica
  11. Arredi presenti nell’abitazione
  12. Elettrodomestici presenti nell’abitazione
  13. Elettrodomestici presenti nelle pertinenze
  14. Materiale didattico
  15. Stoviglie e utensili di uso comune
  16. Abbigliamento (nel limite del 10% del contributo spettante)

Spese escluse:

a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un’impresa destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio di un’attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all’uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un’impresa;

b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all’accesso al fabbricato o alla fruibilità dello stesso o non funzionali ad evitarne la delocalizzazione;

c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all’articolo 19-bis “Tolleranza” della L.R. n. 23/2004 e s.m.i.;

d) danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;

e) danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

f) danni ai beni mobili registrati (per esempio automobili e motocicli)

La modulistica può non essere di semplice compilazione, pertanto si suggerisce, in caso di dubbi, di rivolgersi ad un tecnico o persona esperta nella compilazione di questo genere di documenti. Chiaramente si resta a disposizione nel caso si abbia tale necessità.

Istituzione del CAS

È stata firmata domenica 28 maggio da parte del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’ordinanza istitutiva del CAS. Di seguito si descrivono le principali caratteristiche: a chi spetta, quanto spetta e come fare a richiederlo.

A chi spetta:

A tutti coloro la cui abitazione sia stata sgomberata con provvedimento della competente autorità. Pertanto spetta, per ora, solo a tutti coloro la cui casa è stata dichiarata alternativamente inagibile o priva dei requisiti igienico sanitari minimi a causa delle infiltrazioni d’acqua. Occorre che gli interessati abbiano avuto, alla data degli eventi calamitosi, la residenza nell’abitazione sgomberata. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione. L’ordinanza di sgombero è equiparata all’ordine di evacuazione emesso dall’autorità competente (può anche non essere puntuale o comunicato direttamente all’interessato ma determinato tramite rappresentazioni cartografiche delle aree oggetto di evacuazione). Nel caso in cui si decidesse di non tornare a risiedere nell’abitazione sgomberata ma trasferirsi altrove, il contributo non spetta.

Come e quando fare domanda:

Entro il prossimo 30 giugno tramite il modulo allegato alla presente mail da recapitare al comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione sgomberata. La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. In quest’ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell’ambito del proprio portale istituzionale

Entro il 31 luglio i Comuni procedono all’istruttoria delle domande e comunicano le eventuali inammissibilità

Quanto spetta:

  1. Il contributo è concesso nella misura di € 400,00 mensili per il nucleo con un componente, € 500 per il nucleo con due componenti, € 700 per il nucleo con tre componenti, € 800 per il nucleo con quattro componenti, € 900 per i nuclei con cinque o più componenti.
  2. Il contributo è aumentato € 200,00 per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:
    a. di età superiore a 65 anni;
    b. portatore di handicap;
    c. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
  3. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 2 rimane di importo pari ad € 200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti ed è riconosciuta anche oltre i limiti massimi mensili di cui al comma 1 previsti per ciascuna tipologia di nucleo familiare.
  4. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l’importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall’abitazione.

L’intera ordinanza è consultabile al seguente link:

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/contributo-di-autonoma-sistemazione-cas-via-alle-richieste-per-chi-ha-dovuto-lasciare-la-casa/ordinanza-n-74-del-28-maggio-2023.pdf

Per eventuali dubbi interpretativi si consiglia di rivolgersi direttamente all’URP (ufficio relazioni col pubblico) del comune di residenza (per esempio per i Comuni della Romagna faentina il numero è 0546 691111). Nel caso venisse attivato un canale dedicato sarà mia premura comunicarlo.