Nello specifico viene chiarito che occorrerà provvedere, di norma, all’invio di due distinti moduli: uno per l’erogazione dell’acconto (modulo A1), nel quale non vengono richiesti i dettagli delle spese sostenute ed uno per l’erogazione del saldo (modulo B1) nel quale invece occorre dettagliare la documentazione relativa alle spese sostenute. In alternativa si può procedere direttamente con l’invio del modulo B1, nel caso in cui si siano già sostenute tutte le spese e quindi non serva richiedere l’acconto.
Sono confermati gli importi erogabili: 3.000 euro in fase di invio del modello A1 e massimo ulteriori 2.000 euro (per un totale di 5.000 euro) con l’invio del modello B1 nel quale avviene la rendicontazione delle spese totali (cioè anche per quelle relative ai 3.000 euro erogati con la presentazione del modello A1). Nel caso in cui si richieda il solo acconto e non il saldo (quindi si presenti solo il modello A1 e non il B1 con la rendicontazione) il beneficiario dovrà comunque presentare la documentazione di spesa entro il prossimo 31 ottobre 2023, data entro la quale quindi gli interventi dovranno essere pagati.
Cosa succede nel caso in cui si chieda l’erogazione dell’acconto e poi in fase di rendicontazione non si raggiungano i 3.000 euro di spesa? ad oggi non è dato saperlo, probabilmente occorrerà restituire la differenza non utilizzata.
Tipologia di interventi ammissibili al contributo:
- ripristino dei danni patiti nell’abitazione ove si ha la residenza
- ripristino dei danni patiti nelle pertinenze dell’abitazione di cui sopra
- interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti nelle aree esterne pertinenziali
- sostituzione e ripristino o acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati presso l’abitazione di cui al primo punto.
- ripristino per i danni nelle parti comuni dei condomini (nei quali è presente un immobile di cui al primo punto)
Facendo un esempio concreto: condominio composto da 4 unità (con un immobile destinato a residenza), presenza di parti comuni interne e area esterna di accesso. Gli interventi “attivabili” e quindi le richieste, con i relativi massimali, che si possono inviare saranno teoricamente sei:
- 4 per le singole unità abitative (richieste inviate dai proprietari o dagli inquilini in caso di affitto o da un solo proprietario in caso di comproprietà).
- 1 per le parti comuni (richiesta inviata dall’amministratore di condominio o da un condomino delegato dagli altri proprietari)
- 1 per l’area di accesso (richiesta inviata dall’amministratore di condominio o da un condomino delegato dagli altri proprietari).
Si conferma anche il massimale di 750 euro per il contributo forfettario a titolo di concorso alle spese relative alla perizia (non serve presentarla ai fini del contributo di cui sopra) per eventuali futuri ulteriori risarcimenti.
Spese ritenute ammissibili:
- Elementi strutturali
- Finiture interne ed esterne
- Serramenti interni ed esterni
- Impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari), elettrico, fotovoltaico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione
- Ascensore, montascale
- Pertinenza
- Area e fondo esterno necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione o delle pertinenze;
- Pulizie e rimozione acqua/fango/detriti
- Eventuali adeguamenti obbligatori per legge
- Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale ed IVA) nei limiti del 10% dei lavori al netto dell’IVA, se necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia e tecnica
- Arredi presenti nell’abitazione
- Elettrodomestici presenti nell’abitazione
- Elettrodomestici presenti nelle pertinenze
- Materiale didattico
- Stoviglie e utensili di uso comune
- Abbigliamento (nel limite del 10% del contributo spettante)
Spese escluse:
a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un’impresa destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio di un’attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all’uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un’impresa;
b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all’accesso al fabbricato o alla fruibilità dello stesso o non funzionali ad evitarne la delocalizzazione;
c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all’articolo 19-bis “Tolleranza” della L.R. n. 23/2004 e s.m.i.;
d) danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
e) danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
f) danni ai beni mobili registrati (per esempio automobili e motocicli)
La modulistica può non essere di semplice compilazione, pertanto si suggerisce, in caso di dubbi, di rivolgersi ad un tecnico o persona esperta nella compilazione di questo genere di documenti. Chiaramente si resta a disposizione nel caso si abbia tale necessità.