Roma, 15 aprile 2026
Al Ministro della cultura
Al Capo di Gabinetto Mic
Oggetto: Comunicato Legge 40-2026
Come associazioni il cui obiettivo fondamentale, oltre alla tutela, valorizzazione e la promozione dei beni culturali , è quello di rappresentare un osservatorio sulle politiche culturali e sulla legislazione dei beni culturali, vogliamo portare all’attenzione le preoccupazioni nate in seno alle nostre comunità di riferimento in seguito all’approvazione della legge 17 marzo 2026 n. 40 che apporta modifiche sostanziali al codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e che entrerà in vigore il prossimo 14 aprile.
La legge 17 marzo 2026 n. 40, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 marzo e recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito «Italia in scena» segna un ulteriore e preoccupante cambio di passo nella direzione del progressivo indebolimento delle prerogative di tutela dei beni culturali italiani.
Dopo una dichiarazione di principio all’art. 1, che rimanda alla Convenzione di Faro e agli art. 9 e 118 della Costituzione, gli articoli 4 e 5 modificano l’attuale dettato normativo appesantendo e limitando l’azione di
tutela attraverso le seguenti modifiche:
1) l’obbligo a richiedere l’autorizzazione allo spostamento, in capo ai soggetti detentori di beni culturali mobili, è trasformato in semplice denuncia, limitando l’azione di presidio delle Soprintendenze;
2) si impedisce il diniego dell’attestato di libera circolazione da parte degli Uffici esportazione “per le opere di autori stranieri … qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia”;
3) si alza fino a 50.000 euro il valore massimo dei beni mobili liberamente esportabili permanentemente dall’Italia, con la sola eccezione del materiale bibliografico (per il quale resta il tetto dei 13.500 euro);
4) si prevede il certificato di ingresso per tutte le tipologie di opere, con il solo corredo del documento di viaggio auto-compilato e nessuna fattura. In questo modo, uscito con auto-dichiarazione, tutto quello che interessa rientrerà con certificato di ingresso (CAS –CAI) e potrà restare libero dal presidio di tutela sine die.
Una legge che sicuramente giova ai collezionisti e ai rappresentanti del mercato dell’arte, che hanno già beneficiato di recente dell’abbattimento dell’IVA al 5% e che sono stati coinvolti nella definizione dei contenuti di questa innovazione normativa, mentre all’interno del Ministero non è stato avviato alcun processo di condivisione con gli uffici preposti alla tutela e al presidio sulla circolazione dei beni culturali.
Questa legge arriva in un momento storico molto particolare: limita infatti fortemente la capacità degli uffici ministeriali cui è affidata la tutela del patrimonio culturale italiano, proprio mentre il nuovo assetto ministeriale promuove la burocratizzazione delle funzioni dirigenziali e la progressiva riduzione delle competenze tecnico-scientifiche dei dirigenti a capo di uffici di rilevanza strategica, e mentre le direttive ministeriali impongono ai dirigenti di limitare il contenzioso: una serie di disposizioni che, di fatto, segnano la inesorabile decadenza delle funzioni di monitoraggio sugli spostamenti di beni culturali dentro e fuori i confini del Paese.
AIB- ANAI – ICOM
