L’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI), associazione riconosciuta ai sensi della Legge 4/2013, in attuazione dei suoi scopi statutari di rappresentare – in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico, legislativo, politico – le istanze relative a tutto quanto attiene la professione archivistica e di tutelare la funzione delle archiviste e degli archivisti e il loro ruolo nella gestione documentale delle pubbliche amministrazioni, insieme alle altre associazioni che sottoscrivono questo documento
chiede
le motivazioni che hanno portato al non inserimento della classe di laurea LM-5 Archivistica e Biblioteconomia tra i titoli previsti come requisito di ammissione al concorso in oggetto per il profilo di specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici, con competenze in materia di digitalizzazione, dettagliati nell’Allegato 2 del citato bando di concorso e che vedono la presenza di numerose classi di laurea di ambito umanistico-sociale tra cui classi di laurea specifiche di professioni relativi ai beni culturali quali LM 2 – Archeologia o LM 45 Musicologia e beni musicali, indicata nel citato allegato come Musicologia e beni culturali.
L’ANAI ritiene, infatti, incomprensibile l’esclusione della classe di laurea LM-5 Archivistica e Biblioteconomia dai titoli previsti come requisito di ammissione per un profilo professionale definito in modo generico, ma che certamente è coerente e richiama ruoli definiti obbligatori per la PA e centrali nei processi di digitalizzazione e transizione digitale, specificamente previsti dalla normativa richiamata dallo stesso bando quale il DPR 445/2000, in particolare l’art. 61 e il CAD (D. Lgs. 82/2005) art. 44, per cui è espressamente indicato dalla normativa stessa il requisito di idonei percorsi formativi di professionalità tecnico-archivistica e il possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche. Fermo restando che tali competenze possono essere conseguite anche con diversi percorsi formativi, quali quelli rappresentati dalle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica degli Archivi di Stato, che con la loro recente riforma (DM 1° ottobre 2021, n. 241, pubblicato nella G.U. del 7.2.2022) prevedono specifici insegnamenti che riguardano i sistemi informatici, è del tutto inaccettabile che siano esclusi a priori proprio quei candidati che hanno seguito il percorso universitario più coerente con l’acquisizione di competenze archivistiche. Si tratta di una scelta penalizzante per la stessa Pubblica Amministrazione che dovrebbe, invece, attrarre le migliori professionalità e competenze in relazione alle mansioni che si è chiamati a svolgere.
L’esclusione di tale classe specifica di laurea in presenza di altre più generiche si configura quindi come discriminatoria e causante un danno sia ai potenziali candidati che alla stessa Pubblica Amministrazione, oltre che essere in contrasto con norme espressamente richiamate dal bando. ANAI e le altre associazioni che sottoscrivono questo documento chiedono pertanto di includere la classe d laurea LM-5 Archivistica e Biblioteconomia tra i titoli di ammissione provvedendo ad una rettifica del bando e alla estensione del tempo di presentazione delle domande.
Infine, rilevando che all’Articolo 6, comma 1 lettera C vengono attribuiti 10 punti per ogni abilitazione ad una professione ordinistica, si chiede che vengano comprese nella valutazione dei titoli anche le attestazioni di cui alla L. 4/2013, art. 4, 7 e 8, assegnando a tali attestazioni un punteggio equivalente, onde evitare di discriminare le professioni non ordinistiche espressamente regolamentate dalla L. 4/2013.
In assenza di risposta e dell’inserimento richiesto, ANAI e le associazioni collegate si impegnano comunque a proseguire l’azione di tutela della dignità delle professioni rappresentate.
