ANAI Segnala - Studio Bertoni: Decreto sostegni - 3a parte

Gent.mi Clienti,

come comunicato in precedenza dal 30/3 p.v. sarà possibile presentare la domanda di contributo a fondo perduto.

Ad oggi ancora numerosi sono i dubbi sui conteggi causati dal mal coordinamento fra Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le istruzioni Agenzia Entrate.

Essendo le sanzioni particolarmente pesanti e pure di natura penaleriteniamo opportuno specie per chi provvede in autonomia che venga letto quanto sotto.

Per coloro che non avessero ancora delegato il nostro Studio e volessero farlo, chiediamo gentile riscontro entro i primi giorni della prossima settimana . Si ringrazia anticipatamente per la gentile collaborazione.

 

Se da un lato il decreto Sostegni ha ampliato la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto, dall'altro non ha modificato l'impianto dei controlli e delle sanzioni. In particolare, i controlli si suddividono in preventivi e in successivi. I primi vengono effettuati dall'Agenzia delle Entrate una volta trasmessa l'istanza e dopo la sua presa in carico. Per l'esecuzione dei secondi si rinvia alle disposizioni del decreto Rilancio in merito ai controlli antimafia e al protocollo d'intesa siglato dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nel 2020. Occorre fare attenzione perché le conseguenze possono essere pesanti. E', infatti, prevista una sanzione dal 100 al 200% del contributo non spettante senza applicazione della definizione agevolata e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

I controlli pianificati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza sui contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni (art. 1, D.L. n. 41/2021) possono essere suddivisi in due tipologie:

1) controlli preventivi;

2) controlli successivi all'erogazione del contributo.

Presupposti per ottenere il contributo

Per delineare l'ambito applicativo dei controlli è necessario passare in rapida rassegna i presupposti e i requisiti che la legge richiede per poter ottenere il contributo.

Requisiti soggettivi

- possesso di partita IVA attivata entro il 23 marzo 2021;

- svolgimento di attività d'impresa, arte o professione o di attività da cui deriva "reddito agrario", che alla data del 23 marzo 2021 non risulti cessata (il contributo non spetta agli enti pubblici e alle società di intermediazione finanziaria o di partecipazione finanziaria);

- essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Requisiti dimensionali

- reddito agrario, ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto" (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si tratta del 2019);

- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del presente requisito);

Procedura

- presentazione, anche tramite intermediario, esclusivamente in via telematica, di una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra;

- l'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. In particolare, come risulta dalla Guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate (pag. 17), l'istanza deve essere predisposta ed inviata "a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021";

- l'istanza deve contenere i dati ed elementi previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 77923/2021 del 23 marzo 2021, con il quale è stato approvato il relativo modello.

Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva. Tale possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito". Dopo tale momento, non è più possibile inviare un'istanza sostitutiva (cfr. la citata Guida, pag. 17).

Controlli preventivi

I controlli preventivi che l'Agenzia delle Entrate effettua sulle istanze presentate avvengono in due momenti e sono di due tipi:

1) controlli formali;

2) controlli approfonditi.

Controlli formali

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori, ed altri):

a) se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di "scarto";

b) se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la "presa in carico" dell'istanza.

Controlli approfonditi

Successivamente alla "presa in carico", il sistema effettua dei controlli più approfonditi (per esempio, il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l'intestatario o cointestatario dell'Iban indicato, ed altri).

L'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (artt. 31 e ss. del D.P.R. n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.

Al termine di tali controlli, il sistema conclude l'elaborazione e:

a) in caso di esito negativo, scarta l'istanza. In tal caso, il contribuente può trasmettere una nuova istanza entro il 28 maggio 2021;

b) in caso di incongruenza dei dati dell'istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria, "sospende" l'istanza per ulteriori controlli;

c) in caso di esito positivo, emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull'Iban indicato o riconosce il credito d'imposta.

L'esito finale di elaborazione è esposto tempestivamente al link "Consultazione esito" nella sezione "Contributo a fondo perduto" del portale "Fatture e Corrispettivi". Nel caso di scarto o sospensione, è indicata la motivazione.

Ipotesi di scarto o sospensione

Scarto

Iban non più valido (per esempio, a seguito di fusione tra banche, perché il conto corrente risulta chiuso o non è intestato al soggetto richiedente, ovvero per mancata corrispondenza tra il codice fiscale valorizzato dalla banca al momento di apertura del conto e quello del soggetto richiedente)

Sospensione

Assenza di dichiarazione relativa al 2019 (Unico 2020).

Dichiarazione 2019 con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell'istanza.

Verifica effettuata sulle Comunicazioni di liquidazione periodica Iva.

Incongruenze derivanti da verifica effettuata:

- sulle dichiarazioni Iva riferite agli anni 2019 e 2020;

- sui dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici (es. ammontare medio mensile delle operazioni attive dichiarati inferiori a quelli riportati in istanza).

In caso di sospensione dell'istanza, il contribuente deve valutare se:

- ha indicato dati errati nell'istanza

oppure

- se sono errati sono gli adempimenti dichiarativi.

Nel primo caso, potrà procedere ad inviare una nuova istanza con dati corretti entro il 28 maggio 2021.

Nel secondo caso, la Guida suggerisce di procedere a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente l'istanza entro il 28 maggio 2021.

Controlli successivi

L'art. 1, comma 9, del decreto Sostegni prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, commi da 9 a 14 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), "con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo".

Il comma 9 del citato art. 25 prevede la sottoscrizione di due diversi protocolli:

a) uno tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, "per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali";

b) uno tra l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza per regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni relativi alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del contributo nonché le informazioni sui contributi erogati, "per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001".

Pertanto, anche i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni saranno sottoposti ai controlli antimafia e a quelli che scaturiscono dal protocollo di intesa siglato dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza a novembre 2020.

Secondo tale protocollo d'intesa, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione della Guardia di Finanza, i dati e le informazioni relativi alle istanze e ai pagamenti, per le autonome attività di controllo, ispezioni e verifiche sulla sussistenza dei requisiti stessi, che consentono di poter beneficiare legittimamente dei contributi.

Dal punto di vista tecnico, i dati sono messi a disposizione della Guardia di Finanza con:

- un servizio di consultazione puntuale;

- un servizio di fornitura massiva.

Il servizio di consultazione puntuale è costituito da un applicativo che rappresenta una evoluzione del software "Serpico", da anni in dotazione all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, che permette la visualizzazione, con riferimento al singolo contribuente, delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria. Con "Serpico profilato" la Guardia di Finanza potrà acquisire l'esito delle istanze presentate ai fini dell'ottenimento dei contributi, per i controlli di competenza in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Con il servizio di fornitura massiva vengono rese disponibili una serie di informazioni in relazione a tutte le istanze mandate a pagamento e quelle per le quali il mandato di pagamento è sospeso per incoerenze sui dati dichiarati ai fini IVA dal soggetto richiedente.

Sanzioni

Le conseguenze sanzionatorie nel caso di contributi non spettanti sono previste dall'art. 25, comma 12, del D.L. n. 34/2020 (richiamato anch'esso dall'art. 1, comma 9, del decreto Sostegni).

Mancata spettanza del contributo

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo applicando le disposizioni previste in materia di compensazione di crediti inesistenti.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato, che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui il contributo è stato fruito. Con l'atto di recupero sono irrogate le sanzioni ed applicati gli interessi (tasso del 4% ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973).

La sanzione prevista va dal 100% al 200% del contributo non spettante e non può essere applicata la definizione agevolata (artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997) (art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997).

Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza (art. 25, comma 3).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio con l'atto di recupero, comunque non inferiore a 60 giorni, si procede alla riscossione coattiva tramite ruolo e per il pagamento di quanto dovuto non è ammessa la compensazione con crediti fiscali o contributi.

Per le controversie in materia trovano applicazione le disposizioni in tema di contenzioso tributario (D.Lgs. n. 546/1992).

Violazione penale

In caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante è prevista anche l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 316-ter del c.p..

Tale disposizione prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni (salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all'art. 640-bis dello stesso c.p.), per chiunque. mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'UE.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822 (comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito).

 

 




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