Onorevoli Senatori,
Vi scriviamo in merito alla discussione attualmente in atto presso la 7a Commissione (Istruzione pubblica e Beni Culturali) del Senato, dell’A.G. 77, concernente il regolamento applicativo della Legge 110/2014.
Siamo un gruppo di associazioni professionali del campo dei Beni Culturali facenti capo a Colap, Coordinamento Libere Associazioni Professionali: tutte le nostre associazioni sono riconosciute dal MiSE in base alla legge 4/2013, o sono in procinto di esserlo (ovvero hanno già iniziato la lunga procedura prevista per il riconoscimento) e così il Colap stesso, tra le pochissime associazioni di secondo livello italiane a essere riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Siamo, dunque, associazioni professionali interessate direttamente alla emanazione del DM che dalla A.G. 77 dovrebbe scaturire, e negli anni passati siamo stati tra i soggetti principali che hanno contribuito attivamente alla scrittura del documento stesso. Abbiamo letto con attenzione la relazione illustrativa al Decreto, presentata dall’Onorevole Corrado e pur comprendendo i dubbi espressi sul funzionamento degli elenchi e sulle forme di attestazione delle associazioni, vogliamo ricordare che si tratta di attestazione e non certificazione come erroneamente riportato in alcuni punti del DM. La differenza è sostanziale e prevista esplicitamente dalla legge 4/2013, come avremo modo di illustrare brevemente con questo documento.
Vogliamo dunque rassicurare Voi che siete chiamati a esprimervi sul provvedimento sul fatto che i profili e le regole per la tenuta degli elenchi sono stati costruiti e studiati grazie a un confronto serrato e continuo tra MiBAC e associazioni professionali riconosciute ex lege 4/2013, così come prescritto dall’art. 2, comma 2 della legge 110/2014. La legge 4/2013, appunto, riconosce i professionisti senza ordine e albo professionale e ne disciplina le forme aggregative (le associazioni professionali appunto) come soggetti di rappresentanza non esclusiva. Per fare ordine nel mare magnum di sedicenti associazioni professionali e per garantire i consumatori, che devono essere certi della qualità dei professionisti cui scelgono di rivolgersi, la stessa legge 4/2013 istituisce un elenco di associazioni, gestito dal Ministero per lo Sviluppo Economico, per far parte del quale il MiSE stesso effettua una ricognizione delle forme organizzative delle associazioni professionali che lo richiedano, al termine della quale, dopo aver verificato ed eventualmente chiesto di modificare statuti e regolamenti, si è inseriti nell’elenco e si è abilitati a rilasciare l’attestazione professionale ai soci che ne facciano richiesta. La procedura di attestazione è molto complessa e molto lunga: senza entrare nel dettaglio, si può comunque affermare che la verifica dei titoli di studio posseduti ne costituisce solo una piccolissima parte: lo sviluppo dei processi di attestazione è forse giovane nel nostro Paese, ma non a livello internazionale, dove queste forme di rappresentanza professionale e di garanzia della qualità dei servizi offerti da parte dei professionisti sono realtà da diversi decenni (link).
Pur con differenze che dipendono dalle esigenze e dalle scelte delle singole associazioni professionali, il processo di attestazione è caratterizzato da una serie di passaggi che garantiscono la verifica diretta delle competenze del professionista: una commissione apposita viene istituita dalle associazioni, col compito di attestare le competenze dichiarate dal socio, attraverso una serie di verifiche e colloqui. Il processo, dunque, dura per un periodo lungo, durante il quale vengono interpellati anche i datori di lavoro e i committenti con i quali il socio ha dichiarato di aver lavorato, per verificare come e in che modo il professionista abbia svolto le mansioni che ha dichiarato e le competenze che ha acquisito. Le competenze, come è noto, si possono acquisire non solo attraverso l'attività professionale, ma anche attraverso la formazione: anche in questo caso, però, la verifica non è incentrata tanto sull’effettuazione del percorso formativo dichiarato (prassi che invece caratterizza i sistemi di aggiornamento previsti dagli ordini professionali) ma sulle competenze acquisite.
L’attestazione professionale rilasciata è valida finché il socio è iscritto all’associazione che l’ha effettuata (cioè finché la qualifica professionale del soggetto è verificabile dall’associazione stessa) e può avere una durata variabile, decisa dalla singola associazione, al termine della quale il processo di attestazione deve essere ripetuto. Il processo di attestazione descritto è molto diverso, dunque, dal sistema di accreditamento professionale scelto da albi e ordini professionale, che pure sono stati richiamati nella relazione di presentazione della On.le Corrado, che prevedono un esame solo all’ingresso nell’albo o ordine e una verifica dell’aggiornamento professionale basata esclusivamente sui crediti dichiarati e non sulle competenze acquisite, senza che intervenga alcuna effettiva verifica dell’effettivo apprendimento da parte del professionista, limitandosi a un controllo formale della partecipazione a eventi di formazione o aggiornamento come corsi o convegni. Proprio la natura delle associazioni professionali, il cui ruolo si configura nei confronti dei consumatori come quello di un garante della qualità del professionista, le rende i soggetti che meglio possono interpretare la rappresentanza professionale, anche se in via non esclusiva, e il fatto che esse vengano poste al vaglio di un organismo terzo come il MiSE è un’ulteriore garanzia della correttezza e della qualità del loro operato.
Con l’auspicio che l’A.G. 77, riforma attesa ormai da 5 anni e che, speriamo, si avvia verso l’approvazione definitiva, possa finalmente vedere la luce, ci rendiamo disponibili a incontrare la Commissione, qualora permangano dubbi o si intenda approfondire questo o altri aspetti della riforma.
In fede,
Rosa Maiello Presidente nazionale dell’Associazione italiana biblioteche
Bruna La Sorda Membro del Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) con delega di rappresentanza Membro del Consiglio direttivo Colap
Valentina Rizzo Coordinatrice Commissione Beni Culturali e Patrimonio dell'Associazione Nazionale Professionale Italia di Antropologia (ANPIA) Membro del Collegio dei Probiviri Colap
Alessandro Pintucci Presidente Confederazione Italiana Archeologi Vice Presidente Colap con delega ai Beni Culturali